La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano. Nel corso degli anni, il legislatore ha costantemente aggiornato il quadro normativo per rispondere alle esigenze dei diversi settori produttivi, bilanciando la necessità di garantire ambienti di lavoro sicuri con la flessibilità organizzativa delle imprese. In questo contesto si inserisce l’articolo 1-bis del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2025, n. 198, pubblicato il 9 gennaio 2026.

Il decreto-legge n. 159 del 2025 e la sua conversione in legge
Il Parlamento ha convertito in legge il decreto-legge n. 159 del 2025, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il provvedimento si colloca all’interno di un più ampio intervento normativo volto a rafforzare la prevenzione degli infortuni e a migliorare l’efficacia degli obblighi formativi in capo ai datori di lavoro.
Tra le novità introdotte in sede di conversione, assume particolare rilevanza l’inserimento dell’articolo 1-bis, che disciplina in modo specifico la tempistica della formazione in materia di sicurezza per alcuni settori caratterizzati da forte stagionalità e alta rotazione del personale.
L’articolo 1-bis: una deroga alla regola generale
La normativa generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede che la formazione dei lavoratori debba avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro. Questo principio è stato pensato per garantire che ogni dipendente sia adeguatamente informato sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione fin dal primo giorno di attività.
L’articolo 1-bis del decreto-legge n. 159 del 2025 introduce tuttavia una deroga mirata a tale regola. In particolare, viene stabilito che, per i dipendenti delle aziende turistico-ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la formazione in materia di sicurezza sul lavoro possa essere erogata entro trenta giorni dall’assunzione.
I settori interessati dalla nuova disciplina
La disposizione riguarda due ambiti ben definiti:
- le aziende turistico-ricettive;
- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Si tratta di settori che presentano caratteristiche peculiari, come la stagionalità delle attività, l’incremento dei flussi di lavoro in determinati periodi dell’anno e l’elevata incidenza di contratti a tempo determinato o di breve durata. In questo contesto, la possibilità di posticipare la formazione entro trenta giorni dall’inizio del rapporto di lavoro rappresenta un elemento di maggiore flessibilità organizzativa per le imprese.
Finalità e impatto della nuova previsione normativa
La previsione contenuta nell’articolo 1-bis non elimina l’obbligo formativo, ma ne ridefinisce esclusivamente la tempistica. La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro resta un adempimento obbligatorio e imprescindibile, ma viene adattata alle esigenze operative di specifici comparti produttivi.
Dal punto di vista dei datori di lavoro, la norma consente una gestione più agevole delle assunzioni, soprattutto nei periodi di picco stagionale, riducendo le difficoltà legate all’organizzazione immediata dei corsi di formazione. Per i lavoratori, resta comunque garantito il diritto a ricevere un’adeguata formazione sulla sicurezza, seppur entro un termine massimo di trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro.
Un equilibrio tra flessibilità e tutela della sicurezza
La modifica introdotta dal decreto-legge n. 159 del 2025, convertito nella legge n. 198 del 2025, mira a trovare un punto di equilibrio tra le esigenze del sistema produttivo e la tutela della salute dei lavoratori. La deroga temporale non deve essere interpretata come un indebolimento delle misure di prevenzione, ma come un adattamento normativo a settori specifici che operano in condizioni particolari.
Resta ferma l’importanza di garantire che, anche nei primi giorni di lavoro, i dipendenti operino in condizioni di sicurezza, attraverso adeguate informazioni, procedure aziendali e misure organizzative.
L’articolo 1-bis del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, rappresenta una novità significativa nel panorama della salute e sicurezza sul lavoro, soprattutto per il settore turistico-ricettivo e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. La possibilità di erogare la formazione entro trenta giorni dall’assunzione introduce una maggiore flessibilità, senza mettere in discussione l’obbligo formativo.
La norma si inserisce in un contesto di evoluzione della legislazione sulla sicurezza sul lavoro, confermando l’attenzione del legislatore verso la prevenzione e la protezione dei lavoratori, nel rispetto delle esigenze organizzative delle imprese.
